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Ordinanza — n. 29072/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29072/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29072/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 14 luglio 2020 che aveva condannato Zhou Shengwu alla pena di anni 5, mesi 8 di reclusione ed euro 28.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29072/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte non avrebbe valorizzato la collaborazione dell'imputato, ampiamente documentata ai fini dell'ottenimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7. DPR 309/1990. In proposito, la Corte territoriale si era limitata a dichiarare inammissibile il motivo proposto perché tardivo, ma aveva totalmente trascurato di valutare la rilevante circostanza ai fini di giungere ad una mitigazione della pena inflitta, come previsto dall'art. 62 bis cod. pen.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite difetto di motivazione mancata contestazione dei fatti allegazioni fattuali non credibili lotta contro la frode asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU SHENGWU nato il 11/12/1975 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 14 luglio 2020 che aveva condannato Zhou Shengwu alla pena di anni 5, mesi 8 di reclusione ed euro 28.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte non avrebbe valorizzato la collaborazione dell'imputato, ampiamente documentata ai fini dell'ottenimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7. DPR 309/1990. In proposito, la Corte territoriale si era limitata a dichiarare inammissibile il motivo proposto perché tardivo, ma aveva totalmente trascurato di valutare la rilevante circostanza ai fini di giungere ad una mitigazione della pena inflitta, come previsto dall'art. 62 bis cod. pen.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

4. In merito al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo la forte capacità di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti da parte dello Zhou, alla luce dei suoi contatti internazionali (pag. 5), nonché la circostanza che il reato di cui al capo B) era stato commesso mentre l'imputato si trovata in regime di arresti domiciliari ( l'imputato era stato arrestato in flagranza per il reato di cui al capo A). La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che A ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma