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Ordinanza — n. 29070/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not meet statutory limits for plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised did not fall within the specific categories permitted for challenging plea bargain sentences. The appellant argued for a review of non-prosecution causes and motivation defects, but the prosecution and defendant had already filed their own cassation requests after the plea agreement, which are strictly limited to issues regarding the defendant's will, legal qualification errors, or penalty illegality. The court ruled that general motivation defects or non-prosecution arguments are not valid grounds for a new cassation appeal in this context.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When a plea bargain sentence is challenged via cassation, appeals are strictly limited to defects in the defendant's will, legal qualification errors, or penalty illegality, excluding general motivation defects or non-prosecution causes.

Parole chiave

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plea bargain cassation statutory appeal limits non-prosecution causes motivation defect procedural inadmissibility facoltà di astenersi dal testimoniare testimone a carico testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
dal Tribunale di Vasto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Legge 23.6.2017 n. 103
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNAGOSTINO GIANLUCA nato a PESCARA il 07/09/1981 avverso la sentenza del 27/03/2025 del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Vasto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena. In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;

S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2025 DEPCSÌ,1:7-&17A Il Consigliere estensore N Gbfb,Ir' A Il PreYdete redana