Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29069/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative criticism against the appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29069/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Zheng Qiu's appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing specific critical analysis. The appellate court correctly assessed the offense as serious based on the high purity of ketamine and the simultaneous distribution of ecstasy, rejecting the claim of minor offensivity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and dismissed by the appellate court, failing to perform the requisite function of specific and arguable criticism against the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specific criticism reiteration of rejected arguments drug trafficking offense procedural costs and fine responsabilità penale risposta alla petizione dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.
Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016
Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv.
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHENG QIU nato il 27/08/1995 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 8 ottobre 2018, ha rideterminato la pena nei confronti di Zheng Qiu in anni 2, mesi 8, giorni dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.

3. Il motivo di ricorso è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Ciò posto, la decisione della Corte di merito è congruamente motivata in ordine al diniego della riqualificazione nell'ipotesi di lieve entità. (pag. 4). I giudici sul punto hanno correttamente valorizzato una pluralità di elementi preclusivi al giudizio di lieve offensività: in particolare, con riferimento alla ketamina, hanno sottolineato, il rilevante quantitativo rinvenuto ed il numero di dosi da esso ricavabile (170), la particolare qualità della sostanza, desunta dall'elevato principio attivo (pari all' 86,3 %).

Parimenti, hanno assunto importanza le modalità dell'azione, posto che il ricorrente è stato colto nella flagranza di reato nel momento in cui, contemporaneamente alla detenzione della ketamina, cedeva una dose di ecstasy, sicchè la circostanza della contemporanea detenzione e cessione di due sostanze differenti, una delle quali rientrante nella categoria di droghe pesanti, connotava di maggiore gravità il fatto commesso, essendo l'imputato in grado di soddisfare le esigenze di una più vasta categoria di consumatori. La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73,comma 5, D.

P. R. 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa),sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti) (cfr. Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/20 13 Rv. 255856;Sez. U,n. 51063 del 27/09/2018,Murolo,Rv. 274076). Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018,Rv. 272942;

Sez. 4,n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in