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Ordinanza — n. 29067/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding evidence and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29067/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Rella Tommaso inadmissible and dismissed all four grounds of protest. The appellant challenged the lack of nullity declaration, the interpretation of intercepted conversations, the denial of minor offense status, and the severity of the sentence. The court ruled that the lower courts correctly evaluated the intercepted phone calls and the seizure of 36 cocaine doses as sufficient proof of drug trafficking, and that the sentencing fell within judicial discretion without requiring excessive detail since the penalty was below the statutory average.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grievances already examined and rejected by the lower courts without introducing specific criticisms, and the court's reasoning remains logical and exhaustive regarding the evidence and sentencing discretion.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal intercepted conversations sentencing discretion minor offense status Cassazione Roma procedural nullity motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90
La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D.
Art. 133 cod. pen.
In ordine all'ultimo motivo di ricorso, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
In ordine all'ultimo motivo di ricorso, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015
Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009
Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, Rv.
Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020
245738; Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, Rv.
Sez. 6, n. 11189 dell'8/03/2012
Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013
Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv.
Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017
259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Rv.
Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016
Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Rv.
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013
268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv.
S.U. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RELLA TOMMASO nato a ANDRIA il 03/08/1959 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 14 luglio 2021 che aveva condannato Rella Tommaso alla pena di anni 4, mesi 3 di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello formulando quattro motivi di ricorso. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa e/o apparente motivazione; con il secondo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico; con il terzo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, co.5 D.P.R. 309/90; con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.

3. Tutti i motivi di ricorso riproducono doglianze adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito e non introducono specifiche critiche alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (pag. 3). La Corte territoriale, con motivazione non illogica ed esaustiva, ritiene il materiale probatorio acquisito agli atti e posto alla base della pronuncia di primo grado, pienamente idoneo alla dimostrazione della responsabilità penale del Rella con riferimento al reato ascrittogli. La sentenza impugnata richiama il contenuto delle conversazioni intercettate e gli esiti della perquisizione nei confronti del Rella all'esito dei contatti inequivocabilmente rivelatori di una sistematica attività di spaccio.

A seguito dei contatti telefonici, infatti, il Rella era stato trovato in possesso di 36 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione: gli elementi indicati dalla Corte territoriale sono stati considerati pienamente conducenti alla dimostrazione dello stabile inserimento del ricorrente nell'attività di spaccio di stupefacenti con il coimputato Lovreglio, pluripregiudicato. Va poi ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263544;

Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, Rv. 245738; Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, Rv. 279251), quali le intercettazioni telefoniche. Le ragioni suesposte militano altresì per l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. In sede di legittimità è invero possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 6, n. 11189 dell'8/03/2012, Rv. 252190;

Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Rv. 272558). Nel caso di specie, l'interpretazione fornita dai giudici di merito alle conversazioni intercettate risulta coerente con il dato fattuale proprio in considerazione del fatto che, a seguito degli incontri programmati telefonicamente, il Rella era stato trovato in possesso di una significativa quantità di cocaina, in dosi preconfezionate.

4. Manifestamente infondate sono le doglianze proposte con il terzo motivo di ricorso. La Corte territoriale, con giudizio immune da vizi di logicità, ha spiegato le ragioni per cui, per le modalità dell'azione (in riferimento alla continuità dei rapporti intrattenuti con il coimputato Lovreglio, seggetto di spiccata caratura criminale, e al ruolo attivo del Rella nella innumerevole serie di appuntamenti per finalità di spaccio), non sono ravvisabili, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità. La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D.

P. R. 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti) (cfr. Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856; S.U, 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

5. In ordine all'ultimo motivo di ricorso, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).Nel caso di specie, la pena inflitta è ampiamente al di sotto della media edittale, ed è dunque del tutto adeguata la motivazione resa nella sentenza impugnata.

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa del