Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29064/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29064/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29064/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC DAVIDE nato a PARMA il 10/03/2000 avverso la sentenza del 21/01/2025 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Reggio Emilia per il reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio. L'esponente propone ricorso senza dedurre motivi, dichiarando di voler impugnare la sentenza a suo carico.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29064/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Reggio Emilia per il reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio. L'esponente propone ricorso senza dedurre motivi, dichiarando di voler impugnare la sentenza a suo carico.

Parole chiave

Generato dall'IA
vizio di procedura momento del reato perseguimento penale per diffamazione vizio di costruzione mancanza di disciplina termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC DAVIDE nato a PARMA il 10/03/2000 avverso la sentenza del 21/01/2025 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Reggio Emilia per il reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio. L'esponente propone ricorso senza dedurre motivi, dichiarando di voler impugnare la sentenza a suo carico.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare che il ricorrente non ha neppure prospettato i motivi di ricorso.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 luglio 2025 Il Consigliere estensore Pr side