Cassation appeals dismissed for inadmissibility as they concern only motivation defects, not express will or legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Abdelmohsen and Shafai inadmissible without formalities. The applicants argued a defect in the lower court's reasoning regarding the existence of the crime under DPR 309/1990. The court ruled that since the appeals were filed after the new procedural deadline, they could only address the defendant's express will, legal qualification, or penalty illegality, excluding mere motivation errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed after the new deadline are admissible only for defects in the express will, legal qualification, or penalty illegality, excluding motivation errors.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELSAYED MOATAZ YASER ABDELMOHSEN ELSAY nato a MILANO il 22/03/2004 ABDELHAMID AHMED SHAFAI RABIAA nato il 21/05/2000 avverso l'ordinanza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.1 ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Gi esponenti deducono vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato.
2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.
3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2025 i Il Consig re estensore Il