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Ordinanza — n. 29061/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of minor offense qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for a 'minor offense' classification and excessive sentencing, but the court found the crime's offensiveness evident from the high purity of the substance and the public nature of the operation. Consequently, the conviction was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990; Art. 133 c.p.: The court must evaluate all elements of the offense to determine if the 'minor offense' hypothesis applies, and sentencing discretion is sufficient when the penalty aligns with the statutory minimum without requiring detailed justification.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense sentencing discretion public place inadmissible appeal impugnabilità della decisione di rinvio forza di cosa giudicata giudice istruttore

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 12 luglio 2023 dal Tribunale di Teramo che aveva condannato Magrypi Eugen alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione e C 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016
Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv.
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Sez. 4, Sentenza n. 50257 del 05/10/2023
Sez. 6, n. 15642 del 15 aprile 2015
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016
Non è dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice ( ex multis, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRYPI EUGEN nato il 22/01/1973 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; k

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 12 luglio 2023 dal Tribunale di Teramo che aveva condannato Magrypi Eugen alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione e C 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, co.5 D.P.R. 309/90; con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità nonché in riferimento alla eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 3 e 4). La pronuncia è infatti pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D. P. R. 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti) (cfr.

Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/20 13 Rv. 255856;Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018,Murolo,Rv. 274076). Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018,Rv. 272942;Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706); e che le ipotesi di cd. "piccolo spaccio" si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili "a decine" (Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068).

La Corte di merito ha svolto un'analitica valutazione dei parametri richiamati dalla disposizione di cui all'art. 73, co.5, D.P.R. 309/90, motivando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, oltre che sulla base del numero di dosi medie singole ricavabili (547) e del principio attivo della sostanza (99%), anche alla luce delle modalità della condotta, che si svolgeva in luogo aperto al pubblico, era idonea a rivelare una consolidata attività di spaccio dell'imputato, tale pertanto da escludere la tenuità dell'offesa.

4. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la sostanza sequestrata fosse riconducibile al Magrypi in quanto era stata rinvenuta nell'esercizio commerciale dal medesimo gestito ed in luoghi che non erano accessibili al pubblico (nel dispenser tovaglioli erano stati rinvenuti grammi 5,29 e nella parte interna del bancone grammi 95). Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione della Corte è logica e congruamente argomentata. Va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La Corte considera inoltre che la pena era stata determinata in misura pari al minimo edittale ( ossia il minimo edittale ulteriormente diminuito per la riduzione del rito). Non è dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice ( ex multis, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così