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Ordinanza — n. 29060/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; confiscation upheld due to vehicle value exceeding defendant's income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to specifically address the lower court's reasoning regarding the seizure of the vehicle. The defendant argued against the confiscation, but the court noted that the appeal ignored the specific facts establishing the car's value was disproportionate to the defendant's lack of legal income. Consequently, the lower court's decision to confiscate the vehicle based on Article 240 bis of the Penal Code was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 240 bis cod. pen.; Art. 85 bis D.P.R. 309/1990; Art. 444 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to establish a specific correlation with the contested decision's reasoning, allowing the appellate court to uphold confiscation orders where asset value exceeds the defendant's proven income.

Parole chiave

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confiscation of assets disproportionate value inadmissible appeal generic grounds Article 240 bis procedural economy Cassa delle ammende facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Venezia, in applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha condannato Testa Daniel alla pena di anni 2 di reclusione ed C 3.443 di multa, per il reato di cui all'art.
Art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., ha condannato Testa Daniel alla pena di anni 2 di reclusione ed C 3.443 di multa, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo inoltre la confisca della somma di C 6750,00 e del veicolo targato GS385FT nei confronti dell'imputato.
Art. 240 bis cod. pen.
309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod.
Art. 85 bis D.P.R. 309/1990
E' comunque opportuno precisare che è applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis D.P.R. 309/1990) la norma di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Venezia, in applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha condannato Testa Daniel alla pena di anni 2 di reclusione ed C 3.443 di multa, per il reato di cui all'art.
art. 85 bis D.P.R. 309/1990
E' comunque opportuno precisare che è applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis D.P.R. 309/1990) la norma di cui all'art.
art. 240 bis cod. pen
309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA DANIEL nato a PADOVA il 07/08/1991 avverso la sentenza del 13/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Venezia, in applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha condannato Testa Daniel alla pena di anni 2 di reclusione ed C 3.443 di multa, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo inoltre la confisca della somma di C 6750,00 e del veicolo targato GS385FT nei confronti dell'imputato.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Venezia lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla confisca dell'autovettura.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e non si confronta con le deduzioni poste alla base della sentenza impugnata. Sul punto va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

E' comunque opportuno precisare che è applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis D.P.R. 309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo.

Il giudice di merito dispone correttamente la confisca del veicolo di proprietà del Testa sulla base della sproporzione tra il valore dell'autovettura e la situazione economica del ricorrente, stante l'accertata assenza di redditi leciti a lui riconducibili. Alla statuizione del giudice di merito, rispettosa del disposto normativo nonché in linea con le emergenze processuali, il ricorrente oppone considerazioni, come detto, meramente generiche e congetturali.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data