Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Luigi Meroni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Meroni challenged a second-instance judgment regarding his conviction for theft and fraud, arguing that the lower courts failed to apply recidivism rules. The Court rejected these claims as they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge without raising new legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must not merely reproduce arguments already decided by the lower court; if the appellate judgment adequately addresses the contested points without specific criticism, the appeal is inadmissible for lack of new grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Meroni Francesco Luigi, condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'applicazione della recidiva;
Considerato che il motivo unico espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello ha evidenziato la mancata applicazione della contestata recidiva già nella sentenza di primo grado, siccome questa nulla afferma, neppure implicitamente, in ordine alla contestata circostanza e neppure effettua alcun aumento sulla pena base;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.