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Ordinanza — n. 29055/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29055/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Battistella Dario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Battistella argued that the appellate court erred in denying generic mitigating circumstances, but the court found his criticisms merely repetitive of arguments already properly addressed by the lower judge. The decision rests on the principle that appeals must identify specific flaws in the reasoning, not simply restate general grievances about the sentence's severity.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not point out specific errors in the reasoning of the judgment under review, but merely reproduce general criticisms already dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Specific Criticism Requirement Generic Mitigating Circumstances Court of Cassation Review Sentencing Reasoning Procedural Defect lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTELLA DARIO nato a CITTADELLA il 29/11/1989 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Battistella Dario, condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione, in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo unico espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che la Corte d'appello ha giustificato in maniera congrua il diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando elementi quali le modalità esecutive del delitto, l'entità degli importi oggetto delle false fatture, i precedenti penali a carico dell'imputato, anche evidenziando la sostanziale irrilevanza della collaborazione prestata all'amministrazione finanziaria, dati gli esiti dell'accertamento;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.