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Ordinanza — n. 29053/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for animal cruelty due to lack of specific legal criticism in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29053/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Dodaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Dodaro argued that the lower court failed to examine his testimony regarding the alleged animal cruelty incident and improperly evaluated the objective elements of the crime. The court rejected these claims because the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without providing the specific legal criticism required by law.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance without articulating specific legal criticisms.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism repetition of arguments animal cruelty conviction cassation procedure trattamento crudele e degradante reclusione atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 544-ter cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Bosco
Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODARO FRANCESCO nato a COSENZA il 11/02/1973 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Afík , Rilevato che Dodaro Francesco, condannato per il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen. alla pena di tre mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo al mancato espletamento dell'esame dell'imputato (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (secondo motivo);

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto la legittimità della revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato in ragione dell'assenza dello stesso, non comparso all'udienza senza aver addotto alcun legittimo impedimento (cfr., in questo senso, Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Bosco, Rv. 282009 - 01);

Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché deve ritenersi sussistente l'elemento oggettivo del reato, evidenziando come l'imputato abbia in più occasioni colpito con calci, pugni e con corpi contundenti il cane, senza alcuna giustificazione o necessità, e, così realizzato condotte integranti sevizie, nozione nella quale, in linea con il significato comune della parola e con l'elaborazione giurisprudenziale in tema di aggravanti (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267630 - 01), è da includere anche l'inflizione di violenze fisiche gratuite siccome comportamento determinativo di sofferenze e patimenti ingiustificati per l'animale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 lu