Ordinanza — n. 29052/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANIELLO AGATA nato a NOLA il 20/06/1965 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; 4-4 Rilevato che Manganiello Agata, condannata per i reati di cui agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 2621 cod. civ., alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29052/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 2621 cod. civ., alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANIELLO AGATA nato a NOLA il 20/06/1965 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; 4-4 Rilevato che Manganiello Agata, condannata per i reati di cui agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 2621 cod. civ., alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili;
Considerato che il motivo espone censure non specifiche, poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la Corte d'appello ha correttamente spiegato perché ritiene accertata l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle schede di carburante e nelle fatture riportate nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali, evidenziando, in particolare, il consistente divario fra il chilometraggio riportato nelle schede e gli importi indicati in bilancio come costi per il carburante, l'assenza di documentazione utile a giustificare tale discrasia, e l'esposizione di voci di spese ampiamente superiori alle reali necessità della società amministrata dall'imputata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2