Cassation court dismisses appeal for smuggling conviction citing inadmissible procedural arguments and lack of continuity between facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Agnello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Agnello argued that the lower court erred in rejecting the recognition of continuity between his 2024 smuggling act and a 2022 judgment, but his claims were merely repetitive of arguments already rejected by the trial court. The court dismissed the appeal because the arguments lacked specific legal criticism and failed to demonstrate a valid legal basis for continuity given the two-year gap and the defendant's long history of interrupted criminal activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain new legal arguments with specific criticism; mere repetition of facts or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific errors renders the appeal inadmissible.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGNELLO MARIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/11/1961 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Agnello Mario, condannato per il reato di contrabbando di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973 e 99, comma 4, cod. pen., alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 133334,00 euro di multa, all'esito di giudizio abbreviato, articolando un unico motivo ricorso, deduce violazione di legge per aver la Corte di appello rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione fra il fatto sub iudice e quello giudicato con sentenza n. 1450/2022, emessa in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 13 luglio 2022;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i fatti de quibus e quelli giudicati con la sentenza n. 1450/2022 emessa in data 13.07.2022 sulla base di elementi precisi e congrui, evidenziando:
a) la rilevante distanza temporale tra i fatti, pari a due anni, in quanto quello oggetto del presente giudizio è stato commesso il 22 aprile 2024, mentre quello giudicato con sentenza n. 1450/2022, emessa in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 13 luglio 2022, è stato commesso il 15 giugno 2022;
b) il complessivo comportamento dell'imputato, stabilmente dedito a tale tipologia di attività illecita tra il 1981 ed il 1998 (l'imputato ha riportato sei condanne per reati di contrabbando di t.l.e. commessi in quei diciassette anni), per poi interromperla fino al 2022; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio