Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding conviction and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Miano's appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements for a legitimacy appeal. Miano challenged the conviction and sentence under specific environmental crime articles, arguing a lack of motivation in the second-instance judgment. The court rejected these claims as legally impermissible in this context, citing the absence of specific grounds required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal for illegality must be based on specific grounds; generic complaints regarding the conviction or severity of the penalty without concrete legal errors are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO GIOVANNI nato a AUGUSTA11 16/01/1973 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Miano Giovanni, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 256, comma 1, e 256-bis, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 (capo 1) e del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 256-bis, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006 (capo 2) alla pena di due anni e due mesi di reclusione, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza aetreato e alla pena;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché contesta, tra l'altro, con censure del tutto prive di specificità, la dichiarazione di colpevolezza e di gravità del fatto, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espresso accordo in ordine alla pena finale, e rinuncia agli altri motivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.