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Ordinanza — n. 29048/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against animal cruelty conviction for inadmissible procedural grounds and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29048/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Stefano Giorgianni's appeal against his conviction for animal cruelty inadmissible. The appellant argued violations of law regarding the crime's configuration and the non-punishment cause, but the court found these arguments impermissible in a legitimacy review as they merely reproduced lower court findings without specific critique. Furthermore, the claim for non-punishment was rejected because it was not formally raised during the trial proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 727 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in criminal proceedings must be specific and cannot merely restate facts already adjudicated; causes of non-punishment must be formally invoked during the trial to be considered.

Parole chiave

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animal cruelty conviction inadmissible appeal non-punishment cause legitimacy review procedural specificity sanzioni penali indennizzo per detenzione ingiustificata infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 727, second comma, cod. pen.
b) costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo cui il reato di cui all'art. 727 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento sia alla configurabilità del reato (primo e secondo motivo), sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo);
art. 131-bis cod. pen
pen., alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento sia alla configurabilità del reato (primo e secondo motivo), sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 727 cod. pen
b) costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo cui il reato di cui all'art. 727 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15471 del 19/01/2018, Galati
è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 15471 del 19/01/2018, Galati, Rv.
Sez. 3, n. 37859 del 04/06/2014, Rainoldi
272851 - 01, e Sez. 3, n. 37859 del 04/06/2014, Rainoldi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIANNI STEFANO nato a MILAZZO il 16/11/1975 avverso la sentenza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Giorgianni Stefano, condannato per il reato di cui all'art. 727, secondo comma, cod. pen., alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento sia alla configurabilità del reato (primo e secondo motivo), sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo);

Considerato che il primo motivo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto:

a) la sentenza impugnata rappresenta, sulla base di elementi istruttori non contestati, che il cane era ristretto in uno spazio di ridotte dimensioni (pari a 0,95 metri di larghezza per 3,50 metri di lunghezza), privo di idonea cuccia, nel quale erano presenti feci abbandonate da tempo ed anche in fase di essiccazione, aveva a disposizione acqua palesemente sporca, di colore giallastro (così il verbale di sopralluogo della polizia giudiziaria), si mostrava sofferente, piangeva ed era anche senza più pelo (così le dichiarazioni della teste Bellinvia, abitante in prossimità dello spazio in cui era ristretto l'animale);

b) costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo cui il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 15471 del 19/01/2018, Galati, Rv. 272851 - 01, e Sez. 3, n. 37859 del 04/06/2014, Rainoldi, Rv. 260184 - 01); Osservato che il terzo motivo espone censure prive di specificità, giacché la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta formulata nel corso del giudizio di merito (cfr. verbale di udienza del 16 ottobre 2024, dove sono indicate in modo preciso le conclusioni delle parti dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 lugl