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Ordinanza — n. 29046/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29046/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for perjury and the denial of generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments repetitive of those already examined by the lower court. The decision rests on the legal principle that appeals in cassation must present new, specific grounds rather than re-litigating facts already thoroughly assessed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must not reproduce arguments already examined by the lower court without specific criticism of the reasoning or identification of specific procedural errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Inadmissibility Repetitive Arguments Perjury Conviction Generic Mitigating Circumstances uso di false generalità reddito non dichiarato ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZOI ANTONIO WALTER nato a GIUGGIANELLO il 26/06/1961 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; gi/( Rilevato che Sanzò Antonio Walter, condannato per il reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019, alla pena di due anni di reclusione, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento sia alla sussistenza del reato per l'assenza di una falsa dichiarazione (primo e secondo motivo), sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo);

Considerato che il primo motivo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha affermato il mendacio dell'imputato, nella parte della richiesta contenente la dichiarazione di vivere in un autonomo nucleo familiare, sulla base di elementi precisi e congrui, quali:

a) il rigetto della richiesta avanzata appena quattro mesi prima, quando aveva dichiarato di vivere con la madre;

b) la indicazione della nuova residenza in un garage;

c) la inidoneità di questo locale, in quanto anche la teste a difesa ha escluso la presenza in esso della cucina, del tavolo, delle sedie e di televisori; 444,0 Osservato che il ..endo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché la Corte d'appello ha correttamente evidenziato come la pena sia stata fissata nel minimo edittale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche si giustifichi sia per l'esistenza di precedenti a carico dell'imputato per reati in materia di sostanze stupefacenti, sia per l'assenza di specifici elementi positivamente valutabili a vantaggio del medesimo, come la spontanea restituzione delle somme indebitamente percepite);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 lu