Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29044/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax fraud due to lack of specific legal grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Pica Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of tax fraud based on generic arguments that failed to provide specific legal reasons or factual data supporting his claims. The court rejected the appeal because the submissions were merely reproductions of previously rejected arguments without new legal analysis, violating the strict requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Appeals to the Court of Cassation must be supported by specific legal grounds and factual data; generic arguments or mere reproductions of previously rejected submissions are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax fraud appeal cassation admissibility lack of legal grounds procedural defects reproductive arguments sottrazione dell'iva complicità in sottrazione d'imposta evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICA MASSIMO nato a TERAMO il 29/01/1971 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; g Rilevato che Pica Massimo, condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICA MASSIMO nato a TERAMO il 29/01/1971 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; g Rilevato che Pica Massimo, condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000; Considerato che il motivo, oltre a prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatti che sorreggono le richieste, espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la materialità della condotta ascritta al ricorrente in quanto, così come dichiarato dall'ufficiale di polizia giudiziaria, autore dell'accertamento fiscale:

a) l'imputato, all'epoca legale rappresentante della "Lamax s.r.l."., con riferimento alla documentazione contabile relativa all'anno 2017, consegnò solo le fatture emesse dalla precisata ditta con numerazione progressiva da 1 a 17;

b) fu però possibile identificare l'esistenza di altre fatture emesse dalla "Lamax s.r.l.", per un importo complessivo di quasi 460.000,00 euro, attraverso la banca dati denominata "spesometro"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.