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Ordinanza — n. 29042/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against dog seizure order due to procedural time limit violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant, Cioni Roberta, sought to release dogs detained by co-accused Bandini Marco following a conviction for animal abuse, but her appeal was submitted on February 26, 2025. The court ruled that the 15-day limit for challenging execution orders issued in camera di consiglio had expired since the order was notified on January 27, 2025.

Regesto Legislator

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Art. 585 cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.; Art. 27 Cost.; Art. 2 cod. pen.; Art. 727 cod. pen.: An appeal against an execution order is inadmissible if filed beyond the fifteen-day period prescribed for proceedings in camera di consiglio.

Parole chiave

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procedural time limit execution order appeal camera di consiglio inadmissible appeal dog seizure order statutory deadline Cassazione Roma causa di sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
b) il termine per impugnare detto provvedimento, siccome provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, è pari a 15 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito dello stesso, ex art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen.;
Art. 240 cod. pen.
pen., articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione dell'art. 240 cod. pen. (capo 1), contraddittorietà della motivazione rispetto alla sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei suoi confronti (capo 2), violazione dell'art.
Art. 27 Cost.
(capo 1), contraddittorietà della motivazione rispetto alla sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei suoi confronti (capo 2), violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art.
Art. 2 cod. pen.
e dell'art. 2 cod. pen. (capo 3) nonché l'errata applicazione dell'art.
Art. 727, comma 2, cod. pen.
(capo 3) nonché l'errata applicazione dell'art. 727, comma 2, cod. pen. (capo 4); Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art.585 cod.
art. 240 cod. pen
pen., articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione dell'art. 240 cod. pen.
art. 27 Cost
(capo 1), contraddittorietà della motivazione rispetto alla sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei suoi confronti (capo 2), violazione dell'art. 27 Cost.
art. 2 cod. pen
pen., articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione dell'art. 240 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIONI ROBERTA nato a PONTASSIEVE il 06/07/1942 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; f Rilevato che Cioni Roberta, all'esito di rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di dissequestro dei cani di sua proprietà perché, di fatto, detenuti dal coimputato Bandini Marco, nei cui confronti è stata emessa pronuncia di condanna per il reato di cui all'art.727 cod. pen., articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione dell'art. 240 cod. pen. (capo 1), contraddittorietà della motivazione rispetto alla sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei suoi confronti (capo 2), violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 2 cod. pen. (capo 3) nonché l'errata applicazione dell'art. 727, comma 2, cod. pen. (capo 4); Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art.585 cod. proc. pen., in quanto:

a) l'ordinanza impugnata, di rigetto dell'istanza di dissequestro, depositata in data 24 gennaio 2025, è stata notificata all'attuale ricorrente il 27 gennaio 2025;

b) il termine per impugnare detto provvedimento, siccome provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, è pari a 15 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito dello stesso, ex art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen.;

c) il presente ricorso è stato presentato a mezzo p.e.c. solo in data 26 febbraio 2025; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.