Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible complaints regarding criminal liability declaration in a settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mangone Antonio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Mangone challenged the second-instance judgment based on a settlement agreement where he waived specific complaints, yet he raised vague objections regarding the declaration of criminal liability. The court rejected these arguments as legally impermissible in a finality proceeding and lacking the specificity required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: In proceedings defined by settlement under Art. 599-bis c.p.p., complaints regarding the declaration of criminal liability are inadmissible in cassation if expressly waived in the settlement agreement and lack specific legal grounds.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGONE ANTONIO nato a CUTRO il 18/03/1952 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Mangone Antonio, condannato per il reato di cui all'art. 439 cod. pen., alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché contesta, tra l'altro con censure del tutto prive di specificità, la dichiarazione di colpevolezza, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa rinuncia ai motivi sulla dichiarazione di colpevolezza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.