Italian Supreme Court dismisses appeal on sentencing grounds as procedural issue barred in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Pan Songpao inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal had already properly assessed his repeated conduct and lack of positive factors. The Court rejected the appeal because the arguments concerned the severity of the punishment, which is not reviewable in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court on sentencing severity are inadmissible as they concern the execution of the penalty rather than the legality of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAN SONGPAO nato il 28/10/1986 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Pan Sogpao, condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, all'esito di giudizio abbreviato, articolando un motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto la Corte d'appello ha correttamente evidenziato non solo la reiterazione delle condotte, ma anche l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.