Cassation Court dismisses appeals regarding partial damage repair failing to meet statutory mitigation requirements for theft. The court rejects arguments that victim forgiveness compensates for incomplete restitution. Mitigation requires full and effective compensation regardless of victim's stance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Vizzi Antonino and Sammaritano Michele inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant the mitigation for complete damage repair. The appellants argued that the victim's acceptance of partial compensation and waiver of civil action should suffice for the statutory mitigation under Article 62, paragraph 6, of the Penal Code. The court rejected this, ruling that mitigation requires integral and effective restitution, meaning partial payments or victim forgiveness cannot substitute for full compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.; The mitigation for complete repair of damage requires integral and effective compensation, and a victim's declaration of forgiveness or waiver of civil action cannot substitute for full restitution when the compensation is partial or inadequate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIZZI ANTONINO nato a PALERMO il 19/12/1971 SAMMARITANO MICHELE nato a PALERMO il 25/07/1960 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vizzi Antonino e Samnnaritano Michele ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, rideterminando la pena inflitta, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, quanto al delitto di furto in abitazione; Considerato che i motivi di ciascuno dei ricorsi si dolgono della violazione di legge - entrambi i ricorrenti - e del vizio di motivazione - il solo ricorrente Vizzi - in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante dell'intervenuta riparazione del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
La doglianza censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l'attenuante in ragione della non integralità del risarcimento effettuato, che invece doveva ritenersi satisfattorio anche in conseguenza della dichiarazione di accettazione e rinuncia all'azione civile resa dalla persona offesa. I motivi sul punto sono manifestamente infondati, in quanto prospettano enunciati in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic Dragan, Rv. 284224, nel caso di furto nel quale, nonostante la dichiarazione liberatoria della parte lesa a seguito della restituzione della refurtiva, è stato escluso il riconoscimento dell'attenuante a cagione del mancato ristoro del danno conseguente allo spossessamento del bene; conf.
N. 13282 del 2013 Rv. 255187 - 01). Mentre, per ciò che concerne i criteri di riconoscimento della suddetta attenuante nel caso in cui il procedimento venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, i ricorsi sono parimenti manifestamente infondati a fronte di un consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, per il quale ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito e non prima dell'avvio della discussione, come erroneamente dedotto dai ricorrenti (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043; conf:
N. 2213 del 2020 Rv. 278380 - 01, N. 20836 del 2018 Rv. 272933 - 01, N. 45629 del 2012 Rv. 254356 - 01, N. 56935 del 2017 Rv. 271666 - 01, N. 32455 del 2012 Rv. 253231 - 01, N. 39512 del 2014 Rv. 261403 - 01, N. 15750 del 2020 Rv. 279270 - 01; diff. N. 10490 del 2015 Rv. 262652 - 01); Ritenuto, pertanto, •che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigli re este