Italian Supreme Court annuls criminal conviction due to statute of limitations expiration, leaving civil liability intact.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the lower court's criminal conviction without remanding the case, ruling that the crime was extinguished by the statute of limitations. While the criminal liability was cleared because the limitation period expired in 2023, the court upheld the civil compensation order against the defendant. The decision rests on the principle that when facts are uncontested, a judge may acquit based on limitation without further investigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 ter cod. pen.; Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.: In cases where the statute of limitations extinguishes the crime, the judge may acquit without remanding if the facts are absolutely uncontested, treating the decision as a mere perception rather than an appraisal requiring further investigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLINA GIUSEPPE nato a VILLAFRANCA SICULA il 02/08/1957 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Gallina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la pronuncia della sentenza del Tribunale palermitano in ordine alla penale responsabilità dell'imputato quanto al delitto previsto dall'art. 615 ter, commi secondo e quarto (rectius terzo), cod. pen.; letta le conclusioni depositata dalla parte civile; considerato che, in ragione della fondatezza dell'unico motivo di ricorso, va emessa sentenza di annullamento senza rinvio quanto agli effetti penali, perché il reato contestato è estinto per intervenuta prescrizione.
Ai fini della individuazione della pena per la prescrizione, deve osservarsi come ratione temporis la stessa risultava nel massimo essere pari ad anni otto di reclusione. Pertanto, dalla data dell'ultima condotta di reato, consumata il 4 aprile 2013, il termine andava a scadere il 4 aprile 2023, a seguito di aumento per interruzione, cosicché alla data della sentenza di appello andava dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Non risultano cause di sospensione del menzionato termine; Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); Considerato che la sentenza in primo grado condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, statuizioni che restano ferme, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., risultando il motivo di ricorso incentrato solo sulla estinzione del reato; Considerato anche che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); Rilevato che nulla deve disposto quanto alle spese di costituzione e giudizio della parte civile, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, per il quale la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.
U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.); considerato, per altro, che l'unico motivo di ricorso riguardava la richiesta di estinzione per prescrizione, cosicché la parte civile non aveva comunque interesse a costituirsi in merito;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche' i reati sono estinti per prescrizione. Nulla sulle spese di