Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29015/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to raise new issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29015/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was deemed generic and indeterminate, failing to specify the elements required for legal review under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court found the complaint was a new issue not previously raised in the appeal, violating the requirement to exhaust all grounds before the appellate court under Article 606.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the alleged violation, or if the complaint constitutes a new issue not previously raised in the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds new issue complaint appellate review procedural requirements tentato furto furto di lieve entità indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
- contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Inoltre, si tratta di motivo inedito, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., che implica l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., il che rende l'attuale motivo di ricorso anche non consentito sotto tale profilo;
Art. 131 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., che implica l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., il che rende l'attuale motivo di ricorso anche non consentito sotto tale profilo;
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Inoltre, si tratta di motivo inedito, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 131 bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO FABRIZIO (CUI 069KZP9) nato a TORINO il 11/06/1994 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Fabrizio Fierro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale torinese in ordine ai delitti di furto tentato contestati ai capi 2) e 3); Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. - contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, si tratta di motivo inedito, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto: a ben vedere la doglianza mossa in appello riguardava l'omessa applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., che implica l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., il che rende l'attuale motivo di ricorso anche non consentito sotto tale profilo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02