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Ordinanza — n. 29013/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29013/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court erred in evaluating surveillance images to establish criminal responsibility. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate stage without providing a specific, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and reasoned, but merely repeat arguments already rejected by the lower courts without offering a distinct logical critique.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected claims video surveillance evidence criminal responsibility assessment doppio onere principio della doppia incriminazione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEMIRI AHMED nato in TUNISIA il 13/12/1986 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Khenniri Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Parma; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge, quanto alla accertata responsabilità dell'imputato, per erronea valutazione delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza, che non consentirebbero di individuate nell'imputato l'autore del reato. A ben vedere, il motivo di ricorso, che così contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito come formulato, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito - con specifici riferimenti, caso per caso, alle ragioni della identificazione dell'imputato (cfr. fol. 4 e s.) - dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Per altro, il motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, il che non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il