Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that had only modified the sentence, arguing that the lower court failed to verify non-punishment grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. However, the appeal was rejected because it cited no specific elements, rendering the complaint generic and indeterminate under Article 581(1)(c) of the same code. Consequently, the court held that the appellant failed to provide the necessary details for the appellate judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific factual elements required to define the grounds of criticism, rendering the complaint generic and indeterminate.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSTAS IONEL OVIDIU (CUI 041TITS) nato in ROMANIA il 20/09/1986 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rostas Ionel Ovidiu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha riformato, solo quanto alla pena, la pronunzia di primo grado; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso censura la mancata verifica della sussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., non indicandone per altro alcuna, cosicché il motivo è assolutamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 20