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Ordinanza — n. 29011/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft sentencing as discretionary judicial power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29011/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mario Giuseppe Padovani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Padovani challenged the Bologna Court of Appeal's sentencing for aggravated theft, arguing the reasoning was contradictory and excessive. The court rejected this claim, affirming that sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code allows judges to determine penalties without exhaustive justification when the base sentence is below the statutory average.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of punishment, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the trial judge, which is exercised in accordance with statutory principles without requiring excessive detailed motivation.

Parole chiave

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aggravated theft sentencing judicial discretion penalty appeal inadmissibility penal code provisions sentencing motivation furto di lieve entità furto aggravato furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 624, comma 1 cod. pen.
Va inoltre considerato che la pena base di un anno di reclusione - ritenuta l'equivalenza fra le circostanze - risulta essere inferiore al medio edittale previsto \J\ dall'art. 624, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288
pen., cosicché non è necessaria una ulteriore specifica e dettagliata motivazione del giudice, nel caso in esame comunque esistente (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANI MARIO GIUSEPPE nato a VENEZIA il 14/04/1987 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Mario Padovani ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, con equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, denunziando l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata). Va inoltre considerato che la pena base di un anno di reclusione - ritenuta l'equivalenza fra le circostanze - risulta essere inferiore al medio edittale previsto \J\ dall'art. 624, comma 1, cod. pen., cosicché non è necessaria una ulteriore specifica e dettagliata motivazione del giudice, nel caso in esame comunque esistente (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il