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Ordinanza — n. 29010/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and improper fact reconstruction attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29010/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was deemed generic and indeducible because it failed to specify the elements underlying the criticism and attempted an impermissible reconstruction of facts. The court ruled that the lower court's factual evaluation was logically sound and excluded from cassation review, citing specific procedural limitations on admissible complaints.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, or if it attempts to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation appeal fact reconstruction limits procedural nullity complaints judicial review scope motivi di cassazione motivi che possono invocarsi difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
207944); Rilevato che la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. non è consentita: infatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
art. 192 cod. proc. pen
207944); Rilevato che la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKARI MOEZ nato in TUNISIA il 18/07/1997 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MOEZ AKARI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia violazione della legge penale e processuale, nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta certa riferibilità dell'azione furtiva all'imputato, è per un verso generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; per altro verso è indeducibile, in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);

Considerato anche che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. non è consentita: infatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così