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Ordinanza — n. 29009/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29009/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29009/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che Claudio Lucifero ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29009/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito flussi finanziari illeciti lotta contro la frode reato economico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIFERO CLAUDIO nato a ANZIO il 24/08/1963 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Claudio Lucifero ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 20