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Ordinanza — n. 29008/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for aggravated theft due to inadmissible factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29008/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kalid Azzidine inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce his sentence for aggravated theft, arguing insufficient evidence and excessive punishment. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints barred in cassation and were non-specific, merely repeating arguments already dismissed at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on mere factual complaints or non-specific repetitions of arguments already rejected at the appellate level are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints non-specific grounds aggravated theft cassation procedure reato flagrante gravi addebiti penali azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
4 e 5 della sentenza impugnata); tanto più che la pena è inferiore alla media edittale cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALID AZZDINE (Cui 03I89HE) nato a in MAROCCO il 28/09/1990 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che KALID AZZDINE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, riducendo la pena inflitta, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; per altro il motivo è anche aspecifico, in quanto non si confronta con la circostanza che uno dei frammenti papillari fu rinvenuto all'interno della vetrata (fol. 2 della sentenza impugnata, in basso e fol.

3) il che esclude si sia trattato di impronte lasciate da un passante, essendo, senza manifesta illogicità, attribuibile a chi operò il foro nella vetrina per farvi ingresso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge, denunziando l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; per altro, assolto pienamente è l'onere argonnentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); tanto più che la pena è inferiore alla media edittale cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01);

Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono comunque non consentiti in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608;

Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos