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Ordinanza — n. 29006/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming missing evidence on driver's license, ruling arguments lack specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29006/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to order a new hearing regarding a police officer's testimony on a driver's license photocopy. The court rejected this, stating the arguments merely repeated those from the appellate stage without specific critique and that the existing record sufficiently proved the license was shown to authorities.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In appellate proceedings, a request for renewed examination of evidence is inadmissible if the grounds are non-specific repetitions of prior arguments or if the existing record renders the evidence non-decisive for the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate procedure renewed examination inadmissible appeal specificity of grounds driver's license evidence court costs procedural default uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini
mass. conf. N. 8891 del 2000
mass. conf. N. 47095 del 2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDALLAH MAHMOUD MOHAMED ELSHAHAT nato in EGITTO il 01/08/1984 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Abdallah Mahnnoud Mohamed Elshahat ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, quella del Tribunale di Forlì, condannando il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione in relazione al delitto previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen.; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta omessa assunzione di una prova decisiva in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto la perizia sulla patente di guida - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Inoltre, il motivo non si confronta con la parte della sentenza in cui si dava atto che il teste di polizia giudiziaria non riconosceva nella fotocopia della patente mostratagli quella che ebbe a vedere durante le indagini, ma solo perché all'epoca vide l'originale di quel documento poi sequestrato: si trattava, comunque, della fotocopia di quell'originale, il che comprovava, per la Corte di appello, che l'imputato aveva detenuto e mostrato la patente falsa, cosicché la sentenza impugnata evidenzia la non decisività dell'accertamento istruttorio; ad ogni buon conto, va anche evidenziato come va richiamato il consolidato orientamento per cui in tema di giudizio di appello, poiché il vigente codice di rito pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argonnentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf.

N. 8891 del 2000 Rv. 217209 - 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il consigliere esten