Italian Court dismisses appeal as generic mitigation claim lacks specific correlation with first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific correlation between the appellant's arguments and the first-instance reasoning. The appellant complained about the lack of generic mitigating circumstances, which were already recognized in the first instance as equivalent to recidivism. The court ruled the complaint inadmissible because it was both specific and unprecedented, noting no objection was raised regarding these circumstances during the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis, comma terzo, cod. pen; An appeal claiming generic mitigating circumstances is inadmissible if such circumstances were already recognized in the first instance as equivalent to recidivism, lacking specific correlation with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP KHALY nato a in SENEGAL il 26/03/1982 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Diop Khaly ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Rimini in ordine alla responsabilità dell'imputato quanto al delitto previsto dall'art. 624-bis, comma terzo, cod. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è aspecifico, in quanto chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sono state già ritenute in primo grado equivalenti alla recidiva, cosicché la doglianza è inammissibile perché manca la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorate), Rv. 259425 - 01;
Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre,2004, Burzotta, Rv. 230634); il motivo, inoltre, è inedito, in quanto con l'appello nessuna doglianza veniva mossa al governo delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025 Il consi 'nere estensore Il Presidente