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Ordinanza — n. 28999/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding denial of generic mitigating circumstances in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Oscar Pierino Bianchi's appeal against the Court of Appeal of Venice inadmissible. Bianchi argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the decision well-motivated by the defendant's prior record and subsequent criminal conduct. The court ruled that the refusal was legally sound based on established principles regarding negative factors in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 480, 489 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances is justified by a comprehensive assessment of the defendant's negative antecedents and subsequent criminal behavior.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal sentencing prior criminal record inadmissible appeal Corte di Cassazione uso di un documento falso falsificazione di monete reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 480 cod. pen.
Art. 489 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic
Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI OSCAR PIERINO nato a LUMEZZANE il 16/10/1964 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bianchi Oscar Pierino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato quella del Tribunale di Verona in ordine al delitto previsto dagli artt.480 e 489 cod. pen.; Lette le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente, con le quali si chiede annullarsi la sentenza impugnata; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato fornisce oltremodo adeguata giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla precedente commissione di altri reati - l'uno dei quali specifico rispetto a quello per cui si procede, perché correlato a documentazione richiesta dall'ispettorato del lavoro - come anche a condotte di reato accertate e consumate successivamente a quella in esame: pertanto la Corte di merito, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, ha negato le circostanze attenuanti generiche legittimamente, fondando sulla sussistenza di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200); inoltre tale elemento ostativo può essere costituito anche dalla valutazione di specifici precedenti, che sono uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc.

Picaku, rv 249754); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il consigliere estensore Il Preside