Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Christian Saburri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Saburri argued that the Court of Appeal's confirmation of his attempted theft conviction violated the law and contained reasoning defects regarding his responsibility. The court rejected these claims because they merely repeated the arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments distinct from those previously rejected; mere repetition of prior grounds renders the appeal inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 11/07/1977 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (73
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Christian Saburri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di tentato furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente