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Ordinanza — n. 28961/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Pasquale Quattromini inadmissible and ordered him to pay costs. The court ruled that the first ground of appeal was prohibited in the Court of Cassation because it sought to re-examine issues already decided by the lower courts without sufficient specificity. Additionally, the complaint regarding the suspension of the sentence was rejected as entirely new, having no basis in the original appeal or defense arguments. Consequently, the entire appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower courts or lack the specific elements required to define the grounds of criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural defect new grounds of appeal Court of Cassation doppia punibilità scemata imputabilità altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a riprodurre dei profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito; in ogni caso, il motivo appare del tutto aspecifico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 163 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 163 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUATTROMINI PASQUALE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 17/04/1960 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (<5

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pasquale Quattromini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 489 e 494 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a riprodurre dei profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito; in ogni caso, il motivo appare del tutto aspecifico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica adeguatamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, inoltre, che il ricorrente si lamenta della mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. e che la suddetta doglianza è inedita, posto che sul punto non vi era né motivo di appello né richiesta nelle conclusioni in appello (le quali non venivano presentate dal difensore dell'imputato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presid