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Ordinanza — n. 28960/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for counterfeiting notes due to inadmissible generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28960/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Silvestro Manuele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for counterfeiting notes and the denial of general mitigating circumstances, arguing violations of law and reasoning defects. The court rejected these claims because the arguments were too generic and failed to engage with the specific factual findings regarding the defendant's conduct and the value of the forged currency.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Appeals must be specific and engage with the court's reasoning; generic complaints regarding sentencing or lack of mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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counterfeiting notes inadmissible appeal general mitigating circumstances specificity requirement court costs order contraffazione di merci etichettatura e immissione sul mercato violazione del segreto commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
(si vedano i passaggi sulla condotta contemporanea all'azione criminosa e al il numero e il valore delle false banconote detenute); sicché l'esercizio del potere discrezionale è stato condotto nei limiti di quanto previsto dall'art. 132 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 455 cod. pen.
Rilevato che Silvestro Manuele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455 cod.
art. 455 cod. pen
Rilevato che Silvestro Manuele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455 cod.
art. 133 cod. pen
art. 132 cod. pen
(si vedano i passaggi sulla condotta contemporanea all'azione criminosa e al il numero e il valore delle false banconote detenute); sicché l'esercizio del potere discrezionale è stato condotto nei limiti di quanto previsto dall'art. 132 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRO MANUELE nato a NAPOLI il 31/08/2000 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; r"

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Silvestro Manuele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, effettuata per relationem, riproducendo quanto affermato dal giudice di prime cure, nonché dell'effettuata determinazione della pena e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono inammissibili in quanto, oltre ad essere caratterizzati da particolare genericità, non si confrontano con l'ordito motivazionale, in cui si sono correttamente valorizzati profili rilevanti ex art. 133 cod. pen. (si vedano i passaggi sulla condotta contemporanea all'azione criminosa e al il numero e il valore delle false banconote detenute); sicché l'esercizio del potere discrezionale è stato condotto nei limiti di quanto previsto dall'art. 132 cod. pen.; considerato, inoltre, che, per ciò che concerne le circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivamente valutabili, i numerosi precedenti penali, nonché il tentativo, compiuto dall'imputato, di distogliere l'attenzione degli operanti accusando falsamente un altro soggetto, costituiscono aspetti congruamente evidenziati con motivazione esente dai dedotti vizi;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presi