Italian Court dismisses appeal against riot conviction for generic legal complaints and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Badri Brahim and Said Karchal inadmissible, upholding their conviction for riot. The appellants argued for a new trial based on alleged errors in evidence and omitted mitigating circumstances, but the court found their complaints generic and lacking specific legal grounds. Consequently, the court rejected the arguments as mere factual grievances and confirmed the lower court's decision based on surveillance footage and witness statements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 58 c.p.: Appeals based on generic factual complaints or indeterminate legal arguments are inadmissible in proceedings of legality, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the trial court references decisive elements without needing to address every favorable fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADRI BRAHIM nato a BOLOGNA il 02/10/1969 KARCHAL SAID nato il 30/05/1969 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Brahim Badrij e Said Karchal ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili del delitto di rissa; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori attendibili per dichiarare la penale responsabilità degli imputati - oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato altresì che, dalla motivazione del provvedimento oggetto di censura, è stato correttamente valorizzato un sostanzioso panorama probatorio a carico dei ricorrenti consistente, in particolare, nei filmati di videosorveglianza e nelle dichiarazioni rese dai testi, quest'ultime sostanzialmente coincidenti con il contenuto di tali registrazioni;
Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si censura la violazione della legge in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; deve inoltre considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso