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Ordinanza — n. 28954/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterative grounds and infounded sentencing violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Massimo Matteuzzi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a partial reform of a lower court's conviction for crimes under Articles 49 and 479 of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances and questioning the sentencing discretion. The court rejected these claims as either repetitive without specific argumentation or manifestly unfounded, affirming the lower judge's discretion in applying statutory sentencing principles.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if reiterative, while claims regarding sentencing discretion are unfounded when the lower court adequately references decisive elements within its discretionary power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic mitigating circumstances sentencing discretion reiterative grounds Italian Penal Code court costs criminal appeal addebito di tasse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Artt. 49 e 479, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEUZZI MASSIMO nato a BOLOGNA il 10/03/1961 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; '3

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Massimo Matteuzzi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 49 e 479, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile, in quanto reiterativo e aspecifico, difettando di un adeguato confronto con le ragioni offerte dalla Corte territoriale (v.

Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01) circa il diniego delle invocate circostanze. La motivazione è esente da illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento - come avvenuto nel caso di specie - a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denunzia la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso in scrutinio, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend