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Ordinanza — n. 28950/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to lack of specific legal arguments and procedural delays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paolo Gagliano inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. The court rejected the claim that the aggravating circumstance regarding public service theft was unproven, noting it was explicitly contested and legally valid even without proven harm to other users. Furthermore, the court dismissed the appeal because the arguments were generic, repetitive, or lacked substantive critique, and the defense's conclusions arrived too late to comply with procedural time limits.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 157, comma 1; Art. 161, comma 2 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal against a conviction for aggravated theft is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, or fail to provide specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning, and if the defense's submissions are submitted after the statutory deadline.

Parole chiave

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aggravated theft public service utility inadmissible appeal procedural delay generic arguments statute of limitations criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
b) in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.
Art. 157, comma 1 cod. pen.
Art. 161, comma 2 cod. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
pen.; Lette le conclusioni nell'interesse dell'imputato, non decisive quanto ai contenuti e, in ogni caso, tardivamente pervenute, dato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
pen.; Lette le conclusioni nell'interesse dell'imputato, non decisive quanto ai contenuti e, in ogni caso, tardivamente pervenute, dato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO PAOLO nato a TROINA il 08/09/1953 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Paolo Gagliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; Consid rato c il primo motivo di ricorso - in cui, al fine di sostenere l'improcedibilità dell'azione si deduce la mancata contestazione e comunque l'insussistenza dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto:

a) l'aggravante è contestata esplicitamente, sia con riferimento all'indicazione normativa sia con riguardo all'oggetto della sottrazione (cose destinate a pubblico servizio o utilità);

b) in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg, Rv. 285422 - 01);

c) in ogni caso le censure sono di assoluta genericità, quanto ai profili relativi alla ricostruzione del fatto. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'art.54 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ed invero, le doglianze sono del tutto assertive e prive di qualsivoglia confronto con la sentenza impugnata.

Considerato che il terzo motivo di ricorso è privo di censure argomentate, essendo solo enunciato il vizio dedotto e che, in ogni caso, è manifestamente infondato, poiché, alla luce del tempus commissi delicti (16 maggio 2016), non è ancora decorso il termine di dodici anni e mezzo, risultante, per il caso di furto pluriaggravato, per effetto degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.; Lette le conclusioni nell'interesse dell'imputato, non decisive quanto ai contenuti e, in ogni caso, tardivamente pervenute, dato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore