Cassation court dismisses appeal against conviction for threats and assault, upholding appellate court's sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the lack of non-punishability due to minor offense and the balance of mitigating circumstances. The appellant argued that the appellate court failed to properly assess the particular minor nature of the act or weigh generic mitigating factors against aggravating ones. The court ruled that the appellate judgment was sufficiently motivated and fell within the judge's discretionary power to evaluate the specific conduct and resulting harm without requiring a detailed analysis of every statutory element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 comma 1 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court's assessment of particular minor offense requires a complex evaluation of conduct and culpability, and the appellate judgment is inadmissible if merely arbitrary or illogical, provided it is sufficiently motivated and represents the most suitable solution for concrete sentencing adequacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHSNI YASSINE nato a JENDOUBA( TUNISIA) il 27/11/1983 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Yassine Mohsni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di minaccia, percosse e lesione personale; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto. Deve infatti considerarsi che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). Ne consegue che è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678): tale è l'ipotesi che ricorre nel caso in esame, in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della modalità della condotta;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, ed in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti - è manifestamente infondato,~7(4 a valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore IDEPOSITIT1/4 Il Pre t