Generic appeal lacking specific legal grounds is inadmissible under Italian criminal procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Pamela Mijalovic inadmissible due to its generic nature. The appellant merely cited a violation of Article 133 of the Criminal Code without providing specific factual or legal grounds as required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and a ruling against the appellant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to specify the elements underlying the alleged violation of law, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIJAILOVIC PAMELA (CUI: 021K2L5) nato il 13/07/1988 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pamela Mijalovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che il ricorso è del tutto generico in quanto non contiene alcuna censura se non la mera indicazione del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod pen. che è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Pre e