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Ordinanza — n. 28946/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for threats, ruling the statement was sufficiently intimidating.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by John Garitta inadmissible against a Trapani Peace Judge's conviction for threats. Garitta argued his statement lacked a threatening nature, but the court found the words capable of compressing the victim's personal and moral freedom. Consequently, the appeal was rejected, and Garitta was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.; The crime of threats is constituted by the prospect of unjust harm causing psychological limitation, requiring only the conduct's aptitude to intimidate without concrete fear, provided the threatened evil is unjust and deducible from the contingent situation.

Parole chiave

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crime of threats psychological intimidation unjust harm prospect inadmissible appeal criminal liability minaccia nel diritto penale reati di comune pericolo pericolo concreto

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 21601 del 12/05/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARITTA JOHN nato a PALERMO il 26/02/1977 avverso la sentenza del 14/01/2025 del GIUDICE DI PACE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che John Garitta ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trapani, che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale in ordine all'insussistenza degli elementi che integrano la fattispecie penale del delitto di minaccia, lamentando che la frase proferita nei confronti della persona offesa non avesse contezza minacciosa, è manifestamente infondato, atteso che «l'integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente» (Sez. 5, Sentenza n. 21601 del 12/05/2010 Ud. (dep. 07/06/2010) Rv. 247762 - 01).

D'altronde, nel caso di specie, le frasi pronunciate dal ricorrente erano idonee a comprimere la libertà personale e morale della persona offesa - come correttamente chiarito dal giudice di merito, che ha contestualizzato la condotta, ricavandone la comprova della natura e dell'idoneità offensiva della frase; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Pr '