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Ordinanza — n. 28944/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28944/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ferdinando Buffoli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Buffoli challenged a second-instance conviction for fraudulent bankruptcy, arguing errors in legal application and factual findings regarding his intent. The court rejected these arguments because they constituted mere complaints on facts without engaging with the substantive legal issues or providing new legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of complaints on facts or mere repetitions of arguments already rejected by the lower courts without presenting new legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of legal argument repetition of arguments court of cassation bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUFFOLI FERDINANDO nato a ISEO il 04/04/1948 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (p

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ferdinando Buffoli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, in particolare, in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, si risolve nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato);

Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e in relazione alla mancata riqualificazione dei reato contestatogli nell'ipotesi di bancarotta semplice, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che non si confrontano con quanto statuito, correttamente e adeguatamente, dai giudici di merito (in particolare la Corte di appello forniva risposta alle suddette doglianze a pag. 6 del provvedimento impugnato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etgi versamentoidella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere est