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Ordinanza — n. 28943/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reproducing issues already reviewed by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28943/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chakir Bouzekri inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bouzekri argued that the appellate court violated procedural norms and failed to properly address his request for renewed investigation regarding the charge of grave threats. The court rejected these claims because the arguments were merely reiterations of points already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces grounds of criticism already adequately examined and rejected by the appellate court with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments appellate court review procedural norms violation Court of Cassazione minaccia credibile timore azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR BOUZEKRI nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Chakir Bouzekri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave; Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione al rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e tal versamenti della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere