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Ordinanza — n. 28941/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for financial fraud due to lack of legal standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28941/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in applying criminal law and imposed an excessively severe penalty based on his role in a criminal organization. The court rejected these claims because they constituted generic complaints regarding sentencing, which fall within the discretionary power of the trial judge rather than the scope of a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely complain about the severity of the penalty or the application of law, as these issues belong to the discretionary power of the judge of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion generic complaints financial fraud conviction Italian cassation procedure pagamenti transfrontalieri flussi finanziari illeciti riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 130 D.Igs. n. 385/1993
Art. 131 ter D.Igs. n. 385/1993
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEMIRI ZIED nato il 05/06/1984 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (í3

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Zied Khemiri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di abusiva attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui agli artt. 130 e 131 ter D.Igs. n. 385/1993 con l'aggravante della transnazionalità; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al ruolo apicale dallo stesso assunto all'interno del sodalizio criminale, lamentando, in particolare, una pena eccessivamente severa applicata proprio in ragione del ruolo riconosciutogli, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituiti da mere doglianze generiche e in fatto, afferiscono al trattamento sanzionatorio, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e51~-nig. della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere este