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Ordinanza — n. 28938/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28938/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28938/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRARI ALESSIO nato a ANCONA il 03/01/1979 avverso la sentenza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Rilevato che Caprari Alessio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, che ave-va-affermat - t_ e e • • - •• • _ • -, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, aveva applicato la pena di anni tre e mesi due di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, calcolata su parametri normativi successivi a quelli vigenti al momento delle condotte contestate - è inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in violazione di quanto statuito dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen. atteso che non deduce ritualmente l'illegalità della pena che, in ogni caso, non ricorre;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28938/2025 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, aveva applicato la pena di anni tre e mesi due di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, calcolata su parametri normativi successivi a quelli vigenti al momento delle condotte contestate - è inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in violazione di quanto statuito dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen. atteso che non deduce ritualmente l'illegalità della pena che, in ogni caso, non ricorre;

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena sanzione sostitutiva sanzioni penali proporzionalità della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in violazione di quanto statuito dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRARI ALESSIO nato a ANCONA il 03/01/1979 avverso la sentenza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Caprari Alessio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, che ave-va-affermat - t_ e e • • - •• • _ • -, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, aveva applicato la pena di anni tre e mesi due di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, calcolata su parametri normativi successivi a quelli vigenti al momento delle condotte contestate - è inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in violazione di quanto statuito dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen. atteso che non deduce ritualmente l'illegalità della pena che, in ogni caso, non ricorre;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il sidente