Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural error identification regarding video evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pavoncello Raoul inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate video surveillance footage and failed to identify specific procedural errors in its reasoning. The court rejected this claim, stating that the territorial court logically assessed the evidence, including the victim's testimony and video identification, without needing to find a specific procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible unless it points to a specific procedural error or misinterpretation of evidence, as the lower court's logical evaluation of video evidence and victim testimony suffices without requiring a formalized procedural flaw.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONCELLO RAOUL nato a ROMA 11 13/10/1994 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; C'5
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pavoncello Raoul ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e all'omessa valutazione della prova consistente nelle acquisite videoregistrazioni - è inammissibile, in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; la Corte territoriale ha valorizzato, con argomentazioni logiche, gli elementi probatori che hanno condotto al giudizio di responsabilità.
In particolare, si è evidenziato come dalla visione dei filmati risultasse chiaro che l'uomo raffigurato nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza corrispondesse alla persona dell'imputato; in relazione alla sottrazione del trapano, si è chiarito, in motivazione, come tale condotta sia stata confermata dalla dichiarazione resa dalla persona offesa, sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, alla luce dei numerosi riscontri effettuati dalla PG (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P