Italian Court dismisses criminal appeal as generic grounds lack specific legal and factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his responsibility for theft with snatching was flawed, but the court found these claims to be generic and devoid of specific legal or factual arguments. Consequently, the court rejected the appeal because the appellant failed to provide the requisite reasons of law and facts to support his requests against the well-motivated lower court decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds lacking specific legal and factual reasons to support the requested review of the lower court's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEROVIC ADMIR nato a ROMA il 01/12/1996 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Omerovic Admir ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo; Considerato che l'unico motivo di ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità - è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le avanzate richieste, a fronte di una congrua motivazione resa dalla Corte territoriale alla luce dell'esame del compendio probatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore e