Cassation appeal dismissed as tardy due to failure to file within fifteen days of the first instance order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Procurator's appeal inadmissible because it was filed late. The first instance order was issued on January 24, 2025, establishing a fifteen-day deadline that expired on February 8, 2025, yet the appeal was only submitted on February 21, 2025. The court ruled that such delays render the appeal untimely and must be rejected without further procedural formalities under the relevant code of criminal procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible without formalities.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMAnei confronti di: BROCCOLI MILENA nato\a ROMA il 06/03/1969 avverso l'ordinanza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, indicata in epigrafe, con cui era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dello stesso all'imputata presso il domicilio eletto; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - l'ordinanza impugnata è stata pronunciata nell'udienza del 24 gennaio 2025; - il termine per l'impugnazione - che decorre dalla data del 24 gennaio 2025, celebrata alla presenza del PM, ed è pari a giorni quindici - spirava alla data dell'8 febbraio 2025; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 21 febbraio 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 giugno 2025.