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Ordinanza — n. 28928/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new argumentative critique against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mourad Fraiji inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize the mitigating circumstance of minor offense under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already presented and dismissed at the appellate level without providing a new critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, failing to perform the requisite function of a new and critical argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of critical analysis minor offense mitigation Italian criminal procedure perseguimento penale per truffa indagine per furto reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAIJI MOURAD nato a CORIGLIANO CALABRO il 23/09/2000 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; F('

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mourad Fraiji ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. -è inammissibile, in quanto fondato su motivi che, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno