Cassation court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation regarding mitigating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Veronika De Mitri inadmissible, rejecting her claim that the sentencing discretion regarding mitigating circumstances violated the law. The appellant argued that the appellate court failed to apply the maximum reduction for the mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court ruled that sentencing gradation falls within the trial judge's discretion guided by Articles 132 and 133, and since the lower court provided sufficient reasoning, the appeal lacked legal merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretion of the judge of the merits, who must exercise it in accordance with the principles set forth in the cited articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI VERONIKA nato a LIVORNO il 20/03/1983 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Veronika De Mitri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, riconoscendo la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e delle circostanze generiche sull'aggravante contestata e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione della legge penale nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio conseguente alla mancata applicazione della massima diminuzione di pena per la riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25